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Quote rosa nelle società a capitale pubblico: la legge in Gazzetta

Le società a controllo pubblico dovranno modificare i propri statuti per assicurare l’equilibrio tra i generi. E' quanto previsto dal DPR 30 novembre 2012, n. 251 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2013, n. 23) concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile.
Il provvedimento stabilisce in particolare che:

  • le società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate, prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
     
  • qualora non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore;
     
  •  le società prevedono le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato in modo da garantire il rispetto della quota di cui sopra;
     
  • tale quota si applica anche ai sindaci supplenti (se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota);
     
  • le società assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali sopra indicata anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

La Legge 30 novembre 2012, n. 251 entra in vigore il 12 febbraio 2013.

 

Fonte: Altalex.com
 

Data di pubblicazione: 07/02/2013 09:57
Data di aggiornamento: 12/02/2013 10:02