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Modifiche alla normativa sulle start up innovative

Con il decreto lavoro D.L. 28 giugno 2013 , n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti - pubblicato nella GURI n. 150 del 28 giugno 2013) sono state apportate modifiche sostanziali alla normativa in materia di start up innovative adottata con Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 (ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) cosiddetto decreto crescita 2.0.

Ai sensi del decreto crescita, la start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. I soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci. Con il decreto lavoro questo ultimo requisito è stato soppresso.

Per definire il carattere innovativo della start up il decreto crescita prevedeva che fosse rispettato almeno uno dei seguenti criteri:

  • le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili;
  • impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
  • è titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Il decreto lavoro ha ridotto il limite del 20% relativo alle spese di ricerca a sviluppo al 15%; ha aggiunto il seguente criterio in merito ai dipendenti o collaboratori: "ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 2071", ha aggiunto in merito alla titolarità di privative, il seguente requisito: "ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore".

Data di pubblicazione: 18/07/2013 11:56
Data di aggiornamento: 18/07/2013 12:03