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Imprenditore, Imprenditrice

24 September 2012

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Dal Codice Civile (art. 2082): chi “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”. E’ evidente che l’attività di cui sopra (economica, organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi, esercitata professionalmente) non è altro che l’impresa. Quest’ultima viene perciò definita come l’«attività dell’imprenditore». In base alla precedente definizione risulta chiaro che, affinché vi sia impresa, devono ricorrere le seguenti condizioni: • l’esercizio di una attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi; • l’organizzazione dell’attività; • la professionalità. [cfr. sul sito del progetto “Olimpo”, www.asseforcamere.it/olimpo, la sezione “Percorso Guidato - Scegliere la forma giuridica”]