.:: IF - comitati per l'imprenditoria femminile ::.


Home > Glossario > I > IVA

La rete italiana dei Comitati per l’imprenditoria femminile

Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

IVA

L'IVA (Imposta sul valore aggiunto), disciplinata dal DPR 633/72, è un'imposta che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi. Chi esercita abitualmente attività di lavoro autonomo professionale o un'attività di impresa, sia individuale sia societaria, è soggetto all'IVA. Tutti i soggetti IVA hanno una partita IVA, che viene assegnato al momento della denuncia di inizio attività dall'ufficio Iva competente per territorio. Per i titolari di partita IVA, l'IVA non è né un costo né un ricavo, dato che l'IVA sulle vendite viene compensata per differenza con l'IVA sugli acquisti. Da qui, a seconda che si abbia una differenza positiva o meno, avremo un debito o un credito verso l'erario. Diversamente si ha per coloro che svolgono un'attività esente, quali ad esempio i medici. Per questi l'Iva sugli acquisti è un costo, mentre le prestazioni effettuate sono esenti Iva. Generalmente l'aliquota per tutte le operazioni è il 20%, sebbene ci siano alcuni beni e servizi per i quali sono previste aliquote minori del 4% o del 10%. Tutte le operazioni soggette ad iva sono dette operazioni imponibili. Oltre alle operazioni viste sopra, si possono avere anche operazioni escluse dal campo di applicazione dell'iva. Si hanno operazioni escluse Iva ogni qualvolta queste non presentano anche solo uno dei requisiti dell'imponibilità richiesti dal DPR 633/72, quale quello della territorialità, come ad esempio la prestazione effettuata nel territorio dello Stato da un soggetto residente nella Repubblica di S.Marino; o quello del presupposto oggettivo, ovvero la mancanza del sinallagma fra le prestazioni.

Data di pubblicazione: 24/09/2012 14:28
Data di aggiornamento: 24/09/2012 14:29